ATTO COSTITUTIVO
Repertorio N° 41443 Raccolta N° 6820
Delibera di modifica dello statuto dell'associazione SISMIP
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilauno, il giorno undici, del mese di settembre, 11.09.2001
Alle ore diciannove e cinque minuti In Brescia, presso l'aula C della facoltà di Medicina in Via Valsabbia n.19 Avanti a me dottor Luigi Zampaglione, notaio in Vestone, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Brescia, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, in possesso dei requisiti di legge e con il mio consenso, rinunciato
è presente:
il signor: Piccinino Felice nato a Napoli il 6 dicembre 1937 e domiciliato a Napoli Via G. Orsini 42, medico, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "Societal Italiana per lo studio delle Malattie Infettive e Parassitarie" con sede in Milano costituita in data 16 aprile 1946 Codice Fiscale 01440750154
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che con lui sono qui convenuti i soci della predetta Associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso e mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare, in seconda convocazione essendo ',andata deserta la prima convocazione.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:
- assume la presidenza, ai sensi dello statuto e per designazione unanime degli intervenuti, il comparente che constata e mi dichiara sotto la sua responsabilità:
- che risultano presenti in proprio 69 associati aventi diritto al voto su un totale di 371 associati iscritti come da foglio di presenze che verrà conservato agli atti dell'associazione
- che l'art.8 dello statuto prevede per la seconda convocazione un quorum deliberativo della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti;
- che, pertanto, ai sensi dell'art.8 dello statuto l'assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- che l'Assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata, a norma di legge e di Statuto, in questa sede per la data odierna mediante richiesta scritta inviata ai soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Omissis;
2) Omissis;
3) Approvazione delle modifiche di statuto, già ampiamente discusse e approvate dal Consiglio direttivo, e cambio di denominazione da SISMIP a SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali);
4) Omissis;
5) Omissis;
6) Varie ed eventuali.
Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea si conferma validamente costituita. Il Presidente passa ora alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed espone i motivi per i quali si rende opportuno procedere alla fusione dell'associazione AMOI con la SISMIP.
Non essendo disciplinata legislativamente la fusione tra associazioni si e' proceduto con atto in data 10 settembre 2001 41411 di rep. Notaio Luigi Zampaglione in corso di registrazione, allo scioglimento dell'associazione AMOI con conseguente devoluzione del patrimonio residuo all'associazione, avente scopi affini od analoghi, SISMIP; delibera subordinata all'approvazione, in data odierna, da parte della SISMIP della nuova denominazione, delle modifiche ed integrazioni che devono essere apportate al nuovo statuto nonchè dell'accettazione degli attuali soci dell'A.M.O.I. nella medesima.
Il Presidente precisa che nel patrimonio dell'associazione è confluito il patrimonio della ormai sciolta AMOI.
L'assemblea udita la relazione del Presidente, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti
DELIBERA
1) di variare l'attuale denominazione da "Societa' Italiana per lo studio delle Malattie Infettive e Parassitarie" con la nuova "Societa' Italiana di Malattie Infettive e Tropicali SIMIT" modificando nel modo che segue l'art.1 dello statuto: "Art.1 E' costituita una associazione denominata "Societa' italiana di Malattie Infettive e Tropicali - SIMIT". Essa e' retta dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle vigenti norme di legge in materia.";
2) di adottare un nuovo testo di statuto con allegato regolamento di funzionamento degli organi sociali così come proposto dal Presidente, che recepisca le modifiche deliberate e recante una più moderna formulazione degli altri articoli. Detto testo di cui l'assemblea si dichiara edotta, per averne in precedenza avuto copia, viene approvato e, previa lettura, allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore diciannove e trenta
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla parte che l'approva e con me lo sottoscrive.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di pugno da me Notaio su due fogli per cinque pagine intere e fin qui della presente.
F.to: Felice Piccinino Luigi Zampaglione Notaio vi è sigillo.
STATUTO
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1 E' costituita una associazione denominata "Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - SIMIT". Essa è retta dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 La Associazione ha propria sede operativa in Via F. Ferrara, 40 - 00191 Roma, ma può costituire sedi secondarie ed estende la propria attività su tutto il territorio della Repubblica.
SCOPI E FINALITA'
Art. 3 La associazione è apolitica, aconfessionale, non sindacale, non ha finalità di lucro né speculative, si ispira ai criteri che guidano in campo internazionale le attività dell`"International Society of Infectious Diseases - ISID" e deriva dalla Società Italiana per lo Studio delle Malattie Infettive e Parassitarie (SISMIP) fondata nel 1946 e dalla Associazione Medici Ospedalieri Infettivologi (AMOI) fondata nel 1957.
Essa persegue i seguenti scopi:
1) promuovere, diffondere ed attuare lo studio relativo alle malattie infettive e tropicali in tutti i suoi aspetti (prevenzione, eziopatogenesi, epidemiologia, clinica e terapia) ed il miglioramento dell'assistenza infettivologica.
2) Perseguire la formazione e l'aggiornamento attraverso definizione di strategie per la educazione medica permanente nel campo delle malattie infettive, accertando le esigenze formative e formulando linee guida sulla progettazione, organizzazione e valutazione della attività formativa in malattie infettive e tropicali.
3) promuovere e sviluppare i contatti informativi e gli interscambi di informazioni scientifiche sulle ricerche infettivologiche effettuate sia in Italia che all'estero, contribuendo al miglioramento del loro livello, mantenere rapporti di collaborazione con società ed organismi scientifici nazionali ed internazionali interessati alle malattie infettive.
4) promuovere e coordinare ricerche di base ed applicate e trials di studio sulle malattie infettive e tropicali sulla loro prevenzione e sui modi di diagnosi precoce e di cura.
5) promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche sulle malattie infettive.
6) promuovere ed organizzare periodiche riunioni scientifiche tra i soci, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e studi multicentrici.
7) pubblicizzare i risultati della propria attività, sia nei confronti dei soci che di terzi, mediante la pubblicazione di testi, nelle forme di rivista a carattere periodico o in quella di monografie,. sia gratuitamente che a pagamento, diffuse sotto forma cartacea o su supporto magnetico ed ottico.
8) Vigilare affinchè vengano salvaguardate a livello legislativo e normativo le peculiarità e le prerogative della specialità tutelando anche gli ambiti professionali e gli aspetti deontologici
9) Proporsi come interlocutore ed inoltrare proposte ai competenti Ministeri o alle autorità regionali per quei problemi di organizzazione, assistenza e profilassi che riguardano il controllo delle malattie infettive anche con la elaborazione di linee guida.
L'associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi fini, patrocinare iniziative infettivologiche esterne, promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, stipulare accordi, convenzioni e simili, di collaborazione e scambio con Enti nazionali e/o internazionali, nonché compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
La Associazione non ha scopi di lucro ed è inoltre esclusa dalle sue finalità qualsiasi attività commerciale abituale.
L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Art. 4 Organo ufficiale della Associazione è il "Giornale Italiano di Malattie Infettive (Italian Journal of Infectious Diseases)".
E' compito del Giornale pubblicare articoli originali, editoriali, rassegne, lettere e gli atti del Congresso nazionale, nonché comunicati scientifici o amministrativi della società.
Il Giornale Italiano di Malattie Infettive è di esclusiva proprietà dell'associazione e come tale sotto il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, che, per motivi funzionali, possono nominare un Consiglio di redazione cui spetta il compito della gestione della rivista.
Il Consiglio di redazione è tenuto a riferire al Consiglio direttivo sull'andamento della rivista ed è soggetto a conferma ogni 2 anni.
ASSOCIATI
Art. 5 Possono far parte della Associazione, in qualità di associati, specialisti in malattie infettive e medici tropicalisti, igienisti, epidemiologi, microbiologi, virologi, parassitologi, veterinari e laureati in medicina aventi interessi infettivologici, che siano in regola con il versamento delle quote associative e dei contributi straordinari e che osservino le norme indicate nel presente statuto e nel regolamento interno dell'associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e ,non sono rivalutabili.
Hanno diritto al voto solo gli associati iscritti da almeno 2 anni in regola con le quote associative. Gli associati iscritti da più di 2 anni e non in regola con il pagamento delle quote associative negli ultimi 2 anni non hanno diritto al voto.
L'ammissione dei nuovi associati avviene a domanda dell'interessato e su proposta di almeno due associati, e sottoposta all'accettazione del Consiglio direttivo e si perfeziona contestualmente al versamento della quota associativa.
Qualora altra associazione scientifica senza fini di lucro con analoghi scopi e finalità della SIMIIT, dopo il suo scioglimento, chieda di confluire nella SIMIT, sempre che l'assemblea della SIMIIT esprima parere favorevole all'accoglienza, gli associati della società disciolta che chiede di confluire, aventi diritto al voto sulla base dei loro propri ex statuti o regolamenti, saranno assimilati agli associati della SIMIT con diritto di voto.
Art. 6 Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza accertata dal Consiglio direttivo.
Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente presso la sede legale ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione
b) che non adempiono al versamento delle quote associative e ad ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 7 Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli associati
b) il Consiglio direttivo nazionale
c) il Presidente
d) il Vicepresidente
e) il Segretario
f) l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
g) il Collegio dei revisori dei conti
h) il Collegio dei probiviri
LA ASSEMBLEA
Art. 8 L'assemblea è formata da. tutti gli associati. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione e necessario che siano presenti almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti e delibererà a maggioranza dei voti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario la presenza, anche per delega, di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno 2/3.
Ciascun associato ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe in numero massimo di due per ogni associato avente diritto al voto. Solo per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non è ammessa delega.
L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno e di solito in occasione del Congresso nazionale annuale o su richiesta di almeno 1/10 degli associati.
Spetta all'assemblea discutere e deliberare in merito:
a) al rendiconto annuale ed al bilancio preventivo
b) alla nomina dei membri del Consiglio direttivo nazionale
c) alla nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti
d) alla nomina del Collegio dei probiviri
e) a fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali nonché gli eventuali contributi straordinari
f) all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti
g) ai programmi sugli indirizzi e sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sulla attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza
h) ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre
Le delibere dell'assemblea verranno trascritte dal Segretario in apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera almeno 20 giorni prima della riunione, oppure inoltrata tramite telefax o attraverso altri mezzi di comunicazione legalmente riconosciuti. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 10 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nazionale, eletto dall'assemblea a scrutinio segreto e composto da 18 membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica quattro anni e comunque sino alla loro sostituzione. Dei 18 membri, 9 apparterranno alla componente universitaria e 9 alla componente ospedaliera. Ogni biennio il 50% dei membri del Consiglio Direttivo in carica è rinnovato dall'assemblea degli associati in occasione del Congresso Nazionale. In pratica, nell'anno di scadenza del Presidente, gli associati saranno chiamati ad eleggere 9 consiglieri che di volta in volta apparterranno o alla componente universitaria o alla componente ospedaliera (v. norme transitorie ed art. 1 del Regolamento). Risulteranno alternativamente eletti i primi 9 votati di ciascuna delle due componenti.
I componenti del Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili per una sola volta per i successivi 4 anni.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione, rispettando i criteri di composizione del Consiglio, chiamando il primo dei non eletti alla precedente elezione ed a parità di voti il più anziano di età. Nel caso non vi siano votati non eletti alla precedente elezione il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione cooptando altri membri a suo insindacabile giudizio. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, la quale potrà confermarli in carica. In ogni caso i membri sopravvenuti, che abbiano accettato la nomina, rimangono in carica fino all'esaurimento del mandato del componente del Consiglio Direttivo che hanno sostituito.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo si riunisce, in un'unica convocazione, almeno due volte all'anno e sempre in occasione dell'Assemblea ordinaria e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 10 dei suoi componenti.
I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, non partecipano consecutivamente a 2 riunioni istituzionali decadono automaticamente dalla carica.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente o dal Segretario con avviso scritto spedito per lettera o per fax almeno 15 giorni prima della riunione o attraverso altri mezzi di comunicazione legalmente riconosciuti. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per fax inviato almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle decisioni collegiali prese.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. Al di fuori degli scopi istituzionali è in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o frazioni del proprio capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di
a) nominare al suo interno il Presidente (solo in prima attuazione del presente Statuto), il Vicepresidente ed il Segretario
b) deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione, l'attività e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
c) deliberare su tutte le questioni riguardanti il "Giornale Italiano di Malattie Infettive".
d) istituire un Comitato di coordinamento delle attività di formazione ed aggiornamento continuo sulle malattie infettive e tropicali con relativo coordinatore
e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario, sia ordinario che straordinario;
f) approvare il Rendiconto dell'esercizio ed il Bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
g) sorvegliare e coordinare la attività delle sezioni regionali ed interregionali
h) procedere periodicamente alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la persistenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
i) predisporre il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad attività di Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.
k) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
E' facoltà del Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, di:
a) avvalersi della collaborazione di consulenti, per esigenze specifiche e definite nel tempo
b) affidare incarichi a tempo definito agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
c) delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio;
d) istituire commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Ciascuna commissione dovrà essere coordinata da un membro del Consiglio. Le commissioni hanno esclusivamente funzioni consultive e di studio su specifici problemi e riferiscono al Consiglio direttivo sui risultati della attività svolta.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente
IL PRESIDENTE
Art. 12. Per assicurare la continuità gestionale, l'Associazione è diretta da un Presidente in carica affiancato da un Vicepresidente; sia la funzione di Presidente che quella di vicepresidente ha la durata di 2 anni. In pratica, il Vicepresidente, dopo 2 anni, subentrerà automaticamente nelle funzioni di Presidente, sostituendo il Presidente decaduto dopo i 2 anni di mandato.
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del. Comitato Direttivo.
Il Presidente gestisce il patrimonio dell'associazione e ne è responsabile, provvede, di concerto con l'ufficio di Presidenza a redigere entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsione per l'anno successivo dal quale si abbia evidenza dell'evoluzione della situazione finanziaria ed economica dell'associazione. Il bilancio di previsione viene sottoposto all'esame del Consiglio direttivo nazionale nonché del Collegio dei revisori che ne rilascia parere.
Entro i tre mesi successivi, alla fine di ciascun anno, il Presidente procede altresì alla redazione del rendiconto consuntivo della gestione economica e finanziaria dell'associazione e lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei revisori che ne rilasciano parere.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo debbono essere presentati all'assemblea in seduta ordinaria per l'approvazione.
Il Presidente, solo in prima attuazione del presente Statuto, è eletto a scrutinio segreto tra e dai membri componenti il Consiglio direttivo nazionale, in prima istanza con una maggioranza dei 2/3 dei presenti e, in seconda istanza, con una maggioranza della metà più uno dei presenti.
Alla scadenza del suo mandato il Presidente non può essere rieletto nel Consiglio Direttivo Nazionale per i successivi 4 anni.
IL VICEPRESIDENTE
Art. 13 Il vicepresidente ha le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del Presidente, ha funzione consultiva sulle decisioni del Presidente, stabilisce con il Presidente ed il Segretario l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e subentra automaticamente al Presidente quando questi decade dalla carica dopo due anni di incarico.
Il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto tra e dai membri componenti il Consiglio direttivo nazionale, in prima istanza con una maggioranza dei 2/3 dei presenti ed, in seconda istanza, con una maggioranza della metà più uno dei presenti.
IL SEGRETARIO
Art. 14 Il Segretario ha le funzioni di:
a) gestire i fondi dell'associazione come tesoriere
b) verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale
c) controllare le funzioni di segreteria svolte nella sede dell'associazione
d) controllare, con la collaborazione del fiscalista, l'andamento economico della società e l'adempimento agli obblighi contributivi.
Il Segretario è eletto a scrutinio segreto tra e dai componenti il Consiglio direttivo nazionale a maggioranza dei presenti.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 15 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario e rappresenta un organo di consultazione rapida per provvedimenti urgenti che non comportino le decisioni del Consiglio direttivo e per identificare i temi e formulare l'ordine del giorno da presentare al Consiglio direttivo nazionale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16 L'assemblea elegge, tra le persone aventi idonea capacità professionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, di cui uno assumerà le funzioni di Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito di controllare l'amministrazione e la gestione dell'associazione; dovranno altresì redigere la relazione di accompagnamento al rendiconto dell'esercizio. Le decisioni saranno.prese a maggioranza.
I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Nazionale.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art, 17 L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tra gli associati, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, che si articolerà internamente in: Presidente, Vicepresidente e Segretario I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
a) garantire l'applicazione dello Statuto e del suo regolamento;
b) dirimere le controversie,
c) esaminare in via preliminare i ricorsi presentati da iscritti o organi associativi; successivamente. presi i contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale, procedere, dapprima in via istruttoria e quindi decisionale, per i seguenti motivi:
- mancata applicazione delle norme dettate dallo statuto e dal suo regolamento da parte di un organo sociale,
- convocazione e svolgimento delle assemblee senza il rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- controllo di mento a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai Revisori dei Conti.
Le riunioni del Collegio dei probiviri sono valide solo in presenza della totalità dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza.
I Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale.
LE SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI
Art. 18 Sono organi esecutivi della Società le sezioni regionali o interregionali. In ogni regione si può costituire una sola sezione regionale. Tale sezione acquista la denominazione della Regione interessata. Due o più sezioni regionali possono costituirsi in sezioni interregionali: tale decisione deve essere presa mediante votazione da parte di almeno 2/3 degli iscritti tra i soci ordinari delle regioni interessate.
Il Consiglio regionale o interregionale è composto da un presidente ed almeno quattro consiglieri tra i quali sarà scelto il segretario con funzioni di tesoriere;
Il Segretario regionale dovrà:
a) tenere aggiornato l'elenco degli associati regionali;
b) promuovere le iscrizioni alla SIMIT
c) inviare tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale, indicazioni sulle attività programmate ed ampia relazione dopo lo svolgimento delle stesse.
I Consigli regionali o interregionali sono eletti a scrutinio segreto dai Soci ordinari residenti nella Regione o nelle regioni interessate tra i soci stessi.
Qualsiasi associato ordinario è elettore ed eleggibile.
Le elezioni avranno luogo ordinariamente ogni quattro anni entro il mese di novembre.
I membri già in carica possono essere rieletti.
Non vi è incompatibilità tra la carica di appartenente al Consiglio regionale e quella eventuale di altro organo direttivo della associazione.
L'attività della associazione si svolge principalmente e prevalentemente presso le Sezioni regionali interregionali.
Esse sono libere di programmare e svolgere tutte quelle iniziative che riterranno di prendere, onde realizzare le finalità che la associazione persegue.
A tale scopo ogni Sezione regionale o interregionale potrà darsi un proprio Regolamento che dovrà ricevere l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale al fine di evitare circostanze non comprese negli scopi dell'Associazione o troppo dissimili tra regione e regione.
In assenza di regolamento o per situazioni non previste in esso, le sezioni regionali o interregionali faranno riferimento al presente Statuto.
Alle Sezioni regionali o interregionali, indipendentemente dalle proprie attività in ambito regionale, compete:
a) l'obbligo di trasmettere all'Ufficio di Presidenza una relazione annuale sull'attività svolta;
b) di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale tutto ciò che sia opportuno o necessario conoscere nell'ambito delle finalità che l'Associazione persegue;
c) ottemperare alle richieste che il Consiglio Direttivo Nazionale inoltra per il conseguimento delle finalità che la associazione persegue.
PATRIMONIO
Art. 19 Il patrimonio sociale è formato da:
a) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografe, materiale scientifico che sono o diverranno di proprietà dell'associazione e che siano destinati al patrimonio della stessa;
b) quote sociali annuali;
c) proventi di gestione del Giornale di Malattie Infettive;
d) eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento della associazione;
e) contributi e versamenti volontari degli associati;
f) contributi ed elargizioni liberali di Enti Pubblici, Enti locali, Istituti di Credito, Enti ed organismi pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche in genere;
g) eventuali donazioni, legati, lasciti, elargizioni e sovvenzioni;
h) eventuali entrate o proventi di gestione per servizi prestati dall'associazione;
i) ogni qualunque altra entrata acquisita in ottemperanza con gli scopi dell'Associazione e secondo le modalità consentite dal presente statuto.
NORME TRANSITORIE
Solo in una prima applicazione del presente statuto della associazione:
1. L'assemblea eleggerà i 18 membri del Consiglio direttivo (9 universitari e 9 ospedalieri). Risulteranno eletti i primi 9 votati di ciascuna delle due componenti.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale della SIMIT eleggerà direttamente il Presidente che durerà in carica solo 2 anni per poi cedere la carica al Vicepresidente che lo ha affiancato e nello stesso tempo eleggerà il Vicepresidente che subentrerà automaticamente nella funzione di Presidente quando, dopo 2 anni, il Presidente, primo eletto, decadrà dalla sua funzione.
3. Una metà del Consiglio Direttivo durerà in carica per soli 2 anni per consentire un rinnovamento biennale della metà del Consiglio stesso in coincidenza con la elezione del Vicepresidente. (v. art. 1 del regolamento). In particolare durerà in carica per soli 2 anni quella metà del Consiglio direttivo (9 membri di componente universitaria o 9 membri di componente ospedaliera), cui appartiene il Presidente eletto direttamente nella sua funzione.
SCIOGLIMENTO
Art. 20 Per lo scioglimento della associazione occorre la delibera della assemblea assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L'associazione si scioglie inoltre:
a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, una volta completata la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 562 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 Qualunque controversia, compromettibile per Legge, dovesse insorgere tra gli associati, tra ssi e l'Associazione e tra questa ed i membri del Comitato Coordinatore o il Liquidatore, oppure a i componenti del Comitato Coordinatore, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre bitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno ciascuno, dalle parti contendenti ed 1 terzo dai due arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.
REGOLAMENTO
Art. 1 Modalità per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.
Dopo il superamento delle norme transitorie, che avverrà dopo il primo biennio dalla attuazione del presente statuto, ogni biennio, in occasione del Congresso Nazionale, decadrà dal mandato il 50% dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, tra i quali sarà compreso il Presidente uscente, che sarà automaticamente sostituito dal Vicepresidente in carica che assumerà immediatamente le funzioni di Presidente. Nel contempo saranno eletti i nuovi consiglieri in sostituzione di quelli decaduti. Il Consiglio Direttivo Nazionale, oramai al completo e con Presidente, provvederà ad eleggere il nuovo Vicepresidente. Il Segretario sarà eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e durerà in carica, come gli altri membri del Consiglio, per 4 anni. È concordato che nella funzione di Presidente e di Vicepresidente siano rappresentate alternativamente e consecutivamente entrambe le componenti dell'associazione, quella Universitaria e quella Ospedaliera. A tale scopo la rappresentatività nel Consiglio Direttivo delle due componenti sarà paritetica e, ad ogni elezione biennale, saranno rinnovati alternativamente o i consiglieri della componente universitaria o quelli della componente ospedaliera.
Art. 2 Commissioni consultive e di studio e commissioni permanenti 1. per le attività scientifiche e di ricerca cooperative 2. per l'educazione e competenza medica continua 3. per il coordinamento delle sezioni regionali ed interregionali 4. per i rapporti con il MURST e Ministero della Sanità ed altre istituzioni Art. 3 Sezioni Regionali o interregionali Entro un anno dalla approvazione del presente Statuto SIMIT le sezioni regionali o interregionali della SIMIT dovranno essere convocate dai rispettivi Presidenti o, in mancanza, su convocazione da parte dell'ufficio di Presidenza dell'associazione nazionale, per prendere visione ed adeguare i propri regolamenti al presente Statuto SIMIT al fine di ottenere la massima partecipazione degli associati della regione alle attività della sezione. Art. 4 L'Istituto del Patrocinio morale della Società a Congressi, Corsi, Riunioni etc. su decisione del Consiglio Direttivo l'associazione può dare il suo patrocinio morale ad iniziative infettivologiche esterne a tre condizioni: 1) che l'iniziativa sia promossa da gruppi di ricerca senza compartecipazione alla "testata" di aziende termali, farmaceutiche o parafarmaceutiche, o comunque con scopi di profitto 2) che lo svolgimento dei lavori non subisca interferenze o condizionamenti da parte di eventuali enti finanziatori 3) che il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, abbia dato parere positivo sulla qualità culturale e scientifica dell'iniziativa, previo esame del suo programma ed in base ai principi generali adottati per le riunioni proprie dell'associazione Art. 5 Modifiche al Regolamento Il Regolamento può essere modificato, su proposta di almeno 5 associati che ne facciano domanda e con parere favorevole di 2/3 degli associati presenti in assemblea generale. Le modifiche proposte devono essere notificate al Segretario con almeno due mesi di anticipo sulla data dell'Assemblea in cui verranno discusse.
|